Riforma del Terzo settore – La Nuova Organizzazione di volontariato

COSA SONO LE ODV?

Le organizzazioni di volontariato (Odv) sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi (solitamente soggetti svantaggiati, ma non solo) avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariati.

Tutti gli Ets possono avvalersi di volontari, ma Odv e Aps (associazioni di promozione sociale) sono gli enti che se ne devono avvalere in modo prevalente per lo svolgimento delle loro attività. La principale differenza tra Odv e Aps – enti sostanzialmente speculari – è che la Odv non svolge attività né esclusivamente né prevalentemente a favore dei propri soci.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Una Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche (o da almeno 3 Odv). Se per qualche motivo i soci diminuiscono fino a diventare meno di 7, c’è tempo un anno per reintegrare la base associativa, oppure spostarsi in altre sezioni del Registro del Terzo Settore.

E SE NON HO 7 SOCI AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE?

Ci si può costituire con un numero inferiore a 7 soci e una volta raggiunto tale numero si può modificare lo statuto e richiedere l’iscrizione al Registro come Odv. Nel verbale di assemblea bisogna indicare:

  • la carenza iniziale di soci;
  • la volontà di essere Odv ai sensi della normativa;
  • lo specifico mandato al presidente di modificare l’iscrizione;
COSA PUO’ FARE UNA ODV?

Le Odv possono svolgere attività nelle aree di interesse generale individuate dal Decreto 117/17 all’articolo 5. E’ possibile inoltre svolgere e organizzare:

  • attività diverse in via accessoria e non prevalente (art. 6 Decreto 117/17);
  • raccolte fondi per le attività di interesse generale;
  • raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente;
  • cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione;
  • somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.
POSSO ASSUMERE QUALCUNO?

Le Odv devono avvalersi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti, tuttavia possono assumere lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura), essi siano necessari al regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I componenti degli organi sociali, invece, non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell’organo di controllo.

QUAL E’ IL REGIME FISCALE?

Attività non commerciale

Oltre a quanto già previsto per tutti gli Enti del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato hanno la possibilità di svolgere attività che, se svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, non vengono considerate commerciali, e sono:

  • vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito, curandone direttamente l’attività;
  • cessione di prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione;
  • somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Attività commerciale

Le misure fiscali per le Odv sono tra le più agevolate. Le Odv possono svolgere in modalità commerciale le loro attività e possedere partita Iva.

Per il calcolo delle imposte dovute è prevista l’opzione per un regime forfettario agevolato.

Donazioni

Solo per le Odv la detraibilità delle erogazioni delle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata. Per quanto riguarda le deduzioni, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, così come gli enti e le aziende.

CI SONO AGEVOLAZIONI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.

Inoltre alle Odv si estendono le norme creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.