COSA SONO LE APS?
Le associazioni di promozione sociale (APS) sono una particolare categoria di ente del terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolgono attività di interesse generale a favore dei propri associati e dei loro famigliari (in forma esclusiva o meno), oltre ché di soggetti terzi. Esse si basano prevalentemente sull’attività di volontari, tuttavia le Aps si differenziano dalle organizzazioni di volontariato (Odv) perché queste ultime si rivolgono prevalentemente a un pubblico esterno (solitamente soggetti svantaggiati).
Ricordiamo che tutti gli Ets possono avvalersi di volontari, ma Odv e Aps devono avvalersi in modo prevalente per lo svolgimento delle loro attività, ovvero le persone retribuite devono essere al massimo il 50% dei volontari.
Altra particolarità delle APS è che non possono prevedere in alcun modo limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per l’ammissione di nuovi soci.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Una APS deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche (o da almeno 3 APS). Se per qualche motivo i soci diminuiscono fino a diventare meno di 7, c’è tempo un anno per reintegrare la base associativa, oppure spostarsi in altre sezioni del Registro del Terzo Settore.
E SE NON HO 7 SOCI AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE?
Ci si può costituire con un numero inferiore a 7 soci e una volta raggiunto tale numero si può modificare lo statuto e richiedere l’iscrizione al Registro come APS. Nel verbale di assemblea bisogna indicare:
- la carenza iniziale di soci;
- la volontà di essere APS ai sensi della normativa;
- lo specifico mandato al presidente di modificare l’iscrizione;
COSA PUO’ FARE UNA APS?
Le APS possono svolgere attività nelle aree di interesse generale individuate dal Decreto 117/17 all’articolo 5. E’ possibile inoltre svolgere e organizzare (anche in forma di impresa):
- attività diverse in via strumentale e secondaria e non prevalente;
- raccolta fondi per le attività di interesse generale;
- raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato:
- vendita senza intermediari di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione;
- cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione;
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
- somministrazione di alimenti e bevande, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all’apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.
Somministrazione e organizzazione di viaggi devono: essere attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali; essere rivolte ai soci e ai loro famigliari; non essere pubblicizzate a soggetti terzi.
POSSO ASSUMERE QUALCUNO?
Le APS devono avvalersi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti, tuttavia possono assumere lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura), essi siano necessari al regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
QUAL E’ IL REGIME FISCALE?
Attività non commerciale
Per le Aps, sono considerate non commerciali:
- le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo specifico nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; o degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività, o nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore;
- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e a familiari e ai conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, se in attuazione di scopi istituzionali;
- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari;
- l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici quando sono attività strettamente complementari alle attività istituzionali ed effettuate nei confronti degli associati, familiari e conviventi, e non si avvalgono di strumenti pubblicitari/diffusione di informazioni a terzi, diversi dagli associati;
- le attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, se la vendita è curata direttamente dall’organizzazione e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
Attività Commerciali
Le Aps possono svolgere attività commerciali, classificate come tali qualora non rispettino i requisiti di cui al precedente paragrafo.
Per il calcolo delle imposte dovute è prevista l’opzione per un regime forfettario agevolato.
Si considerano sempre comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi
- le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- le somministrazioni di pasti;
- le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore
- le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività: gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
DONAZIONI
Le detrazioni dell’imposta sul reddito imponibile la donazione effettuata a favore delle Aps segue la regola relativa a tutti gli Ets, ovvero il 30% di detrazione per le persone fisiche e il 10% di deduzione per le aziende.
CI SONO AGEVOLAZIONI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.