Riforma del Terzo settore – La Nuova Associazione di Promozione Sociale

COSA SONO LE APS?

Le associazioni di promozione sociale (APS) sono una particolare categoria di ente del terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolgono attività di interesse generale a favore dei propri associati e dei loro famigliari (in forma esclusiva o meno), oltre ché di soggetti terzi. Esse si basano prevalentemente sull’attività di volontari, tuttavia le Aps si differenziano dalle organizzazioni di volontariato (Odv) perché queste ultime si rivolgono prevalentemente a un pubblico esterno (solitamente soggetti svantaggiati).

Ricordiamo che tutti gli Ets possono avvalersi di volontari, ma Odv e Aps devono avvalersi in modo prevalente per lo svolgimento delle loro attività, ovvero le persone retribuite devono essere al massimo il 50% dei volontari.

Altra particolarità delle APS è che non possono prevedere in alcun modo limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per l’ammissione di nuovi soci.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Una APS deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche (o da almeno 3 APS). Se per qualche motivo i soci diminuiscono fino a diventare meno di 7, c’è tempo un anno per reintegrare la base associativa, oppure spostarsi in altre sezioni del Registro del Terzo Settore.

E SE NON HO 7 SOCI AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE?

Ci si può costituire con un numero inferiore a 7 soci e una volta raggiunto tale numero si può modificare lo statuto e richiedere l’iscrizione al Registro come APS. Nel verbale di assemblea bisogna indicare:

  • la carenza iniziale di soci;
  • la volontà di essere APS ai sensi della normativa;
  • lo specifico mandato al presidente di modificare l’iscrizione;
COSA PUO’ FARE UNA APS?

Le APS possono svolgere attività nelle aree di interesse generale individuate dal Decreto 117/17 all’articolo 5. E’ possibile inoltre svolgere e organizzare (anche in forma di impresa):

  • attività diverse in via strumentale e secondaria e non prevalente;
  • raccolta fondi per le attività di interesse generale;
  • raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato:
  • vendita senza intermediari di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione;
  • cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione;
  • somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
  • gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
  • somministrazione di alimenti e bevande, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all’apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno;
  • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

Somministrazione e organizzazione di viaggi devono: essere attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali; essere rivolte ai soci e ai loro famigliari; non essere pubblicizzate a soggetti terzi.

POSSO ASSUMERE QUALCUNO?

Le APS devono avvalersi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti, tuttavia possono assumere lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura), essi siano necessari al regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

QUAL E’ IL REGIME FISCALE?

Attività non commerciale

Per le Aps, sono considerate non commerciali:

  • le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo specifico nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; o degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività, o nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore;
  • le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e a familiari e ai conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, se in attuazione di scopi istituzionali;
  • la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari;
  • l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici quando sono attività strettamente complementari alle attività istituzionali ed effettuate nei confronti degli associati, familiari e conviventi, e non si avvalgono di strumenti pubblicitari/diffusione di informazioni a terzi, diversi dagli associati;
  • le attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, se la vendita è curata direttamente dall’organizzazione e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

Attività Commerciali

Le Aps possono svolgere attività commerciali, classificate come tali qualora non rispettino i requisiti di cui al precedente paragrafo.

Per il calcolo delle imposte dovute è prevista l’opzione per un regime forfettario agevolato.

Si considerano sempre comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi

  • le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
  • le somministrazioni di pasti;
  • le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore
  • le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
  • le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività: gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

DONAZIONI

Le detrazioni dell’imposta sul reddito imponibile la donazione effettuata a favore delle Aps segue la regola relativa a tutti gli Ets, ovvero il 30% di detrazione per le persone fisiche e il 10% di deduzione per le aziende.

CI SONO AGEVOLAZIONI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.