Comoda guida al Modello EAS

Cosa è il Modello EAS? Parere personale? Un inutile orpello burocratico. Ma è obbligatorio, quindi fatelo.

Ecco alcune domande, con le relative risposte, per fare chiarezza su una questione troppo spesso trascurata per le associazioni, il modello EAS.

Cos’è il Modello EAS?

Modello EAS, ovvero Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi. E’ un modulo, una sorta di censimento, composto da 37 domande che quasi tutte le associazioni no profit devono compilare.

Nato nel 2008, lo scopo iniziale del modello era permettere all’Agenzia delle Entrate di raccogliere i principali dati delle associazioni, soprattutto dal punto di vista fiscale.

Il problema è che il modello, nato per rivolgersi ad associazioni già esistenti, è rimasto immutato negli anni. Così, ad esempio, se costituite un’associazione oggi, domani, compilando il Modello EAS, vi sentirete chiedere il vostro fatturato medio degli ultimi tre anni. Una cosa un po’ strana, non trovate?

Il Modello EAS, quindi, nato con una funzione di rilevazione dei dati contingente, non è stato mai adattato, ma la legge dice che è obbligatorio, perciò leggete con attenzione e compilatelo nei tempi previsti. Tutti devono compilarlo?

Non tutti,ma quasi. Vediamo nel dettaglio.

Sono obbligati a compilare il Modello EAS interamente:

  • le Associazioni da codice civile (non sai cosa vuol dire? leggi qui)
  • le Associazioni non riconosciute, che svolgono anche attività commerciale

Sono obbligati a compilare il modello EAS solo parzialmente:

  • le Associazioni di Promozione Sociale (APS);
  • le Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte negli appositi registri che svolgono attività commerciale;
  • le Associazioni e Societa Sportive Dilettantistiche che svolgono attività commerciali e/o de-commercializzate. Il che equivale a dire che tutte le ASD e SSDrl sono obbilgate a inviare il Modello;
  • le Associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte della Provincia o da parte della Prefettura;
  • altri soggetti del Terzo Settore come ad esempio, le associazioni religiose; le associazioni sindacali; i partiti e i movimenti politici; le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni).

Cosa si intende per compilazione parziale?

Semplice, gli enti sopra elencati devono compilare il primo riquadro con i dati identificativi dell’associazione e del rappresentante legale e rispondere alle domande 4, 5, 6, 25 e 26. Inoltre le Associazioni e Società sportive dilettantistiche devono rispondere anche alla domanda 20, mentre le associazioni riconosciute devono rispondere anche alla domanda 3, barrando la casella “SI”.

Infine, gli enti esonerati dal presentare tale Modello sono:

  • le Organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995;
  • le Associazioni Pro loco, che hanno optato per il regime previsto dalla Legge 398 del 1991;
  • le Associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciale e/o de-commercializzata (come già detto, sono praticamente inesistenti);
  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe Unica dell’Agenzia delle Entrate;

Come e quando si presenta il Modello EAS? Il Modello EAS deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, direttamente dall’associazione, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato (noi ne conosciamo di bravi). Le associazioni appena costituite DEVONO PRESENTARE Il Modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione, inoltre il modello dovrà essere ripresentato ogni volta che ci siano delle variazioni ai dati comunicati a meno che non riguardino i seguenti riquadri e/o domande:

  • modifica dei dati anagrafici dell’ente (sede o denominazione) o del rappresentante legale in quanto queste variazioni vengono comunicate attraverso altre modelli AA5/6 e AA7/10. ATTENZIONE: se la variazione riguarda altri componenti del Consiglio Direttivo si deve invece ripresentare il Modello EAS;
  • domanda 20 – incassi da attività di sponsorizzazione o pubblicità;
  • domanda 21 – costo per attività pubblicitaria;
  • domanda 23 – entrate medie degli ultimi 3 anni;
  • domanda 24 – numero degli associati nell’ultimo anno;
  • domanda 30 – erogazioni liberali ricevute;
  • domanda 31 – contributi pubblici ricevuti;
  • domanda 33 – raccolte fondi effettuate.

Le variazioni devono essere comunicate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la modifica.

Non inviare il modello EAS? Pessima idea.

Cosa succede se non si invia? Dimenticarsi di inviare il modello EAS può essere molto pericoloso per le associazioni. Anche se il modello non sembra avere un’effettiva utilità ai fini del controllo, la legge parla chiaro: secondo il comma 1 dell’art. 30 del D.L. 185 del 2008, il mancato invio del modello comporta la perdita dei benefici fiscali relativi alla detassazione delle quote e dei contributi associativi. In pratica potrebbero chiedervi di versare tasse e imposte (anche l’IVA) su tutte le somme incassate. Sicuramente una situazione poco.

Se invece inviate l’EAS in ritardo – ad esempio dopo i 60 giorni dalla costituzione – dovrete pagare una mora di 258 euro. Anche in questo caso si tratta di di soldi che avreste potuto spendere meglio, perciò fate molta attenzione e segnatevi per bene le scadenze.

Se avete ancora dei dubbi o qualcosa che non vi è chiaro non esitate a scriverci. Risponderemo volentieri alle vostre domande.